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Art. 3 commi 76-85: Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni
76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».
77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».
78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. 5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile. 9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. 10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico,
con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile
per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».
80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.
81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.
85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
Il comma 76 nuovamente modifica il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in merito al conferimento di incarichi ad esperti di provata competenza. Tale previsione specifica ulteriormente il livello di qualificazione necessario richiedendo “una particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Seppure con particolare enfasi, sembra che la norma voglia imporre come requisito il possesso da parte dell’esperto di una specializzazione formativa, collegata all’attività da svolgere, comprovata dal possesso del titolo di laurea conseguente alla formazione universitaria. Su tale previsione si segnalano gli interventi dell’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni che, con proprio parere del 21/01/2008 (all.4), ha chiarito che debba intendersi, come ulteriore requisito richiesto, “il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente” e ha, altresì, affermato che “Tale requisito, coordinato con il presupposto dell’assenza di competenze analoghe all’interno dell’amministrazione, depone per una impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti”. Successivamente lo stesso Ufficio, con parere n.10 del 28/01/2008 (all.5), ha ulteriormente precisato che il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve riferirsi alla laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Non sono, tuttavia, da escludere “altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale”.
Anche il comma 77 integra l’art. 7 sopra indicato aggiungendo il comma 6–quater e prevedendo che la normativa da tale articolo disposta, in merito ai presupposti per il ricorso ad esperti e alle procedure per la loro individuazione, non si applichi agli organismi di controllo interno e ai nuclei di valutazione.
Il comma 78 conferma il contenuto dei commi 529 e 560 della Finanziaria 2007 in merito alla riserva di una quota pari al 60% per i co.co.co nei concorsi per posti a tempo determinato banditi da amministrazioni dello Stato, altri enti pubblici (tra cui non sono compresi le università), regioni ed enti locali.
Il comma 79 riformula l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nei seguenti termini:
. le pubbliche amministrazioni possono assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ricorso all’utilizzo delle forme contrattuali di lavoro flessibile (previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa) è consentito soltanto per “esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi”, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Non è chiarito il concetto di “lavoro flessibile”. E’ da notare che, come si evince dalla Relazione Tecnica alla Finanziaria, si è voluto intervenire sulle “fattispecie generative dei contratti di lavoro flessibile” realizzando misure riduttive, in primo luogo, con riferimento ai “contratti di lavoro a tempo determinato” e ad “altre tipologie di contratti di lavoro flessibile”, mirando all’eliminazione dei presupposti per la formazione del cd. precariato stabile. Sembra, quindi, che la disposizione ha inteso limitare il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato e a quei contratti finalizzati ad ottenere prestazioni che fanno riferimento ad una normale provvista di lavoro per esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture. Non si ritiene, invece, che la norma incida su quelle forme contrattuali di lavoro, come quello interinale, in forza del quale l’amministrazione non instaura direttamente alcun rapporto di lavoro con il prestatore d’opera interfacciandosi unicamente con l’Agenzia autorizzata. E’ poi da ritenere che la norma non incida comunque su quelle tipologie contrattuali che trovano la loro legittimazione in norme speciali come le figure degli assegnisti di ricerca e collaboratori alla ricerca (art. 51 L.449/97), dei ricercatori a tempo determinato (L.230/05), dei docenti a contratto (DPR 382/80, L. 210/98, L.230/05).
In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. Resta possibile, quindi, la proroga ove operativamente attuabile.
Con il parere UPPA n.5 del 21/01/2008 sopracitato è stato, altresì, chiarito che la modifica dell’art 36 del D.lgs. 165/2001 non riguarda i rapporti di lavoro autonomo e, quindi, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. Gli stessi, sempre secondo tale orientamento, sono disciplinati dall’art.7 D.lgs. 165/01, per cui non è possibile “ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti”. Con il parere n. 10 del 28/01/2008 di cui sopra, inoltre, è stata data una lettura del quadro normativo di cui ai commi 76 e 79 della legge 244/2007 e, quindi, degli artt. 7 e 36 del D.lgs. 165/2001, dalla quale si desume che :
- l’art.36 disciplina i contratti di lavoro pubblico di tipo subordinato (tempo determinato, somministrazione);
- l’art. 7 disciplina i contratti di lavoro autonomo;
- l’obiettivo della norma è evitare la formazione di precariato.

L’UPPA con il parere n.14/08 (all.6) ha, inoltre, chiarito che:
part-time e telelavoro sono tutt’ora applicabili;
l’art.36 del D. Lgs. 165/01 detta una nuova disciplina del contratto a tempo determinato;
l’utilizzazione del lavoratore somministrato “soggiace ai limiti temporali o alla condizione della stagionalità specificata dalla disposizione, per evitare anche in questa circostanza che una durata più lunga dell’utilizzo possa creare aspettative in capo ai lavoratori medesimi. Ciò in un’ottica prudenziale, tenuto conto che il rapporto di lavoro in ogni caso si svolge tra l’Agenzia ed il somministrato e non tra quest’ultimo e l’Amministrazione.”;
l’art.36 del D.Lgs. 165/01 non è applicabile ai contratti di formazione e lavoro.

. In caso di esigenze temporanee ed eccezionali le p.a. possono avvalersi di personale assegnato temporaneamente da altre amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi.


3. E’ previsto che le disposizioni contenute nella norma non possano essere derogate dalla contrattazione collettiva. Nei CCNL che, quindi, saranno stipulati a seguito delle tornate 2006/2009 dovrà essere ridisciplinata la materia in coerenza con tali disposizioni che non hanno, però, esplicitamente abrogato la normativa di cui ai contratti vigenti.


4. Al comma 5 permane l’obbligo di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e al MEF delle convenzioni aventi ad oggetto prestazioni da parte di lavoratori socialmente utili.


5. ai sensi del comma 6 resta ferma l’impossibilità della conversione giudiziale di rapporti flessibili in contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni anche qualora vi sia stata la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. E’ introdotta la previsione secondo cui le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni in esame non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.


6. Al comma 7 è prevista l’esclusione dall’ambito di applicazione della norma dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo.


7. Viene, infine, previsto al comma 11 del nuovo art. 36 del D.lgs. 165/01, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate senza limiti né economici né temporali. È, inoltre, prevista per le Università la possibilità di avvalersi dei contratti di cui sopra anche per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario. Anche su tale disciplina si segnala l’intervento dell’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni che con parere n. 10 del 28/01/2008 ha segnalato che:
le deroghe previste dal comma 11 dell’art.36 riguardano solo i contratti di lavoro subordinato, in quanto il lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 7 D.Lgs. 165/2001;

- non sono previste deroghe al principio fissato dall’art. 7 D. Lgs. 165/2001 relativamente alla “particolare e comprovata specializzazione universitaria” per ricorrere al lavoro autonomo. Tale requisito, unitamente agli altri previsti, consentono di individuare più selettivamente
sia le esigenze reali che giustificano il ricorso a tali figure sia le professionalità cui si può
fare riferimento.
La disposizione in esame riformula l’art. 36 del D.Lgs. 165/01 e non incide, quindi, su specifici interventi normativi precedenti non incompatibili e sulle aperture da essi concesse. Si deve, pertanto, ritenere che la disposizione di cui all’art. 1 comma 188 della L.266/05 (Finanziaria 2006) continua ad esplicare la sua efficacia nella parte in cui consente il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa i cui oneri non risultino a carico dell’FFO, ove finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Conseguentemente, dall’insieme delle citate disposizioni (novello art.36 comma 11 del D.Lgs. 165/01 e art. 1 comma 188 della Finanziaria 2006), si può affermare che le Università possono ricorrere alle tipologie contrattuali richiamate dalle norme, senza i limiti finanziari previsti, ove gli oneri non siano a carico dell’FFO sia per progetti di ricerca ed innovazione tecnologica sia per progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

8. Il comma 11 del novello art. 36 del D.Lgs. 165/01 stabilisce poi che l'utilizzazione dei lavoratori, per fini diversi, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle disposizioni è causa di nullità del provvedimento.

Il comma 80, con effetto dall’anno 2008, limita ulteriormente, anche dal punto di vista economico, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa riducendo la percentuale al 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.
Il comma 83, infine, prevede che l’erogazione dei compensi per lavoro straordinario è subordinata all’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.


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