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Scheda di commento al Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008
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• Art. 15 - (Costo dei libri scolastici)
• Art. 16 - (Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)
• Art. 17 - (Progetti di ricerca di eccellenza)
• Art. 21 - (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
• Art. 22 - (Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)
• Art. 23 - (Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)
• Art. 26 - (“Taglia- enti”)
• Art. 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
• Art. 46 - (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)
• Art. 49 - (Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)
• Art. 63 - (Esigenze prioritarie)
• Art. 64 - (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
• Art. 66 - (Turn over)
• Art. 67 - (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)
• Art. 69 - (Progressione triennale)
• Art. 71 - (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
• Art. 72 - (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)
• Art. 73 - (Part time)
• Art. 74 - (Riduzione degli assetti organizzativi)
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Art. 15
(Costo dei libri scolastici)
1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on – line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Libri di testo: una semplificazione che maschera altri fini
Libri di testo prodotti nella doppia versione, on line e cartacea, a partire dal prossimo anno scolastico, con obbligo dei Collegi docenti delle scuole del primo e secondo ciclo, ad adottare esclusivamente libri utilizzabili nella doppia versione.
Un provvedimento che si avvale della tecnologia informatica per abbattere i costi dei libri di testo per scuole e famiglie.
Ma un provvedimento che non fa i conti con il carico di lavoro che si abbatte su scuole, personale di segreteria e ATA in generale. Non fa i conti con una non comprovata competenza informatica da parte di tutti gli operatori del settore né con un'adeguata strumentazione informatica, soprattutto nelle scuole elementari e nei licei.
Un pessimo segnale infine quello del ritorno alla "personalizzazione" morattiana in grande stile con tanto di ripartizione dei contenuti in fascicoli e sezioni tematiche corrispondenti alle "Unità di apprendimento" a cui si possono aggiungere ulteriori arricchimenti e aggiornamenti.
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Una semplificazione del sapere dal carattere puramente contenutistico, lontano anni luce dall'approccio didattico per competenze delle "Indicazioni per il curricolo" che tutte le scuole sperimenteranno nel prossimo anno scolastico… fino a prova contraria!
Art. 16
(Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
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valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10.La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11.La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12.In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13.Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14.Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Trasformazione delle Università pubbliche in fondazioni
Il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Università ci devono spiegare perché far diventare fondazioni le Università pubbliche sarebbe una prova di libertà e sviluppo.
Le fondazioni, enti di diritto privato, avranno la titolarità del patrimonio delle Università e dei beni immobili, potranno deliberare i loro statuti e i regolamenti amministrativi in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello stato ma continueranno ad avere i finanziamenti pubblici, e quelli privati poiché le donazioni saranno detassate.
Non si sa che fine fa il personale visto che si prevede che il trattamento economico e giuridico del personale rimane in vigore fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro. Quindi avremo fondazioni universitarie in cui i docenti saranno dipendenti pubblici regolamentati da leggi e il personale tecnico amministrativo sarà privatizzato e reso ancora più precario perché nelle fondazioni si applica la legge 30.
La FLC Cgil pone al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell’Università alcune domande:
• chi tutelerà la libertà di ricerca e di didattica, al di là del richiamo pleonastico all’articolo 33 della Costituzione, a fronte dell’ingresso di “nuovi soggetti pubblici o privati”?
• Si può con un decreto stornare il patrimonio dello stato ad un ente di diritto privato?
• Si può con un decreto decidere che personale pagato dallo stato lavori presso un ente di diritto privato?
• Come sarà garantito il diritto allo studio per tutti?
• Chi vigilerà che le tasse universitarie non aumentino incontrollatamente?
• Quali saranno i criteri per valutare il funzionamento delle università- fondazioni e quindi finanziarle?
• Perché il Ministero delle Finanze è fra i ministeri vigilanti assieme al Miur? Si realizza l’antico sogno del Ministro del MEF di mettere le mani sulle università?
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Art. 17
(Progetti di ricerca di eccellenza)
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Ancora denari senza controllo all'Istituto Italiano di Tecnologia
E’ confermata la scelta di assegnare all’Istituto Italiano di Tecnologia le dotazioni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico della Fondazioni IRI, specificando che dovranno servire a finanziare programmi per la ricerca applicata in settori tecnologici altamente strategici ed a creare una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
La quantità di risorse che l’IIT ha ricevuto in passato e che anche con questo decreto riceve permetterebbero a molti enti pubblici di ricerca di produrre risultati di assoluta eccellenza sia nella ricerca fondamentale sia in quella applicata. Ci auguriamo che servano, come lo statuto fondativo richiede, a promuovere l’eccellenza nella ricerca fondamentale e applicata, e contribuire così allo sviluppo economico del paese, collaborando con quelle istituzioni che da tempo operano negli stessi settori con risultati di valore. Per tali istituzioni i soldi sono sempre carenti se non vengono addirittura ridotti come è il caso delle università.
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Art. 21
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All’articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Ampliamento della possibilità di ricorrere al lavoro a termine nel privato
Viene ampliato il cd "causalone" per cui il ricorso al rapporto di lavoro a termine di cui al D.Lgs 368/2001 è reso possibile anche per l'attività ordinaria del datore di lavoro. Mentre sulla successione dei contratti a termine e sul diritto di precedenza sono ammesse deroghe per effetto della contrattazione collettiva. Quei vincoli voluti dal governo di centro sinistra e previsti dalla L. 247/2007 (Protocollo Welfare) vengono tranquillamente rimossi.
Art. 22
(Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)
1. L’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell’insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell’ impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e
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ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica“.
2. All’art. 72 comma 4 bis le parole “lettera e-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera g)”.
3. L’articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Modifica alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Sono quelli che vengono retribuiti con un voucher. Viene ridisegnato il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio con la precisazione che è destinato alle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del cod.civ.
Art. 23
(Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)
1. All’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con ”superiore a sei anni” .
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: “5. ter – In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”.
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all’articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all’articolo 53».
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5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l’articolo 21 e l’articolo 24, commi 3 e 4, del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Il ricorso all'apprendistato professionalizzante di cui all'art 49, comma3, del D.Lgs. 276/2003 viene sdoganato dai vincoli della durata minima. Contestualmente viene prevista, con l'introduzione di un comma aggiuntivo, la formazione tutta interna all'azienda disciplinata dalla contrattazione collettiva bypassando di fatto la regolamentazione sui profili formativi rimessa alle Regioni.
Art. 26
(“Taglia- enti”)
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge", ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all’amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione contabile, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l’art. 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e
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mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
3. All’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
“Ente italiano montagna
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto agronomico per l’oltremare”.
4. All’alinea del comma 634 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa”.
5. All’art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole “e il Ministro per dell’Economia e delle Finanze” sono sostituite dalle seguenti “, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa”.
Soppressione o riordino di enti pubblici
Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità sono soppressi al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto. Le relative funzioni e le risorse umane sono trasferite al Ministero vigilante. Questo articolo non si applica però agli enti di ricerca, tranne il caso dell’’Istituto della Montagna che continua ad essere in una lista di enti da sopprimere. Questo ente di ricerca è sì piccolo, ma il suo ruolo non è certo paragonabile a quello di residui di un’epoca ormai trascorsa come sono gli altri citati. Per analogia con l’esclusione degli enti di ricerca riteniamo che anche il comma 2 che prevede la soppressione per quegli enti per i quali il ministero vigilante relativo si dimentica o sceglie di non confermarli.
La FLC ribadisce, comunque, che ogni riordino o trasformazione nel caso di enti di ricerca deve avvenire con le modalità previste dalla Costituzione e in un quadro programmatorio generale sulla politica della ricerca pubblica.
Art. 28
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. E’ istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
2. L’IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto legislativo n.300 del 30.7.1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentite le
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Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell’IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all’art. 10 del DP.R. 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all’adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10.La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11.I componenti sono nominati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge.
12.La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
13.Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attività dei commissari d cui al
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comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Accorpamento di Apat, Icram e Infs
Già il titolo di questo articolo suscita il nostro più assoluto dissenso. Si dice che si vuole razionalizzare delle strutture tecniche statali, ma si tratta dell’accorpamento in una struttura che ha solo il nome di ente di ricerca di ICRAM e INFS, cioè di due enti di ricerca di assoluto prestigio a livello nazionale ed internazionale, e di APAT che gode di autonomia tecnica scientifica e che ha dimostrato di sapersi assumere sia il compito di tutela dell’ambiente, sia quello di sviluppare quelle conoscenze e quelle ricerche che sono necessarie per lo stesso svolgimento dei compiti di tutela.
Non abbiamo quindi a che fare con strutture tecniche statali!
Con questo decreto i suddetti enti sono accorpati in un unico nuovo Ente, l'IRPA, e diventano, nei fatti, organismi del Ministero dell'Ambiente. Si prevede che per decreto vengano individuati gli organi di gestione e le finalità del nuovo Istituto. Gli attuali organismi vengono commissariati. Su questa decisione vi è stata una prima iniziativa di protesta delle Organizzazioni sindacali davanti al Ministero dell'Ambiente.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto i 3 enti sono commissariati.
Ancora una volta ricordiamo al Governo che sta operando in modo non coerente con la Carta Costituzionale perché sottopone enti di ricerca a procedure non previste da leggi dello Stato ma a decreti sia pure convertiti. Inoltre il rapporto con il Ministero vigilante così come prefigurato non garantisce l’autonomia di cui gli enti di ricerca godono.
Su questi aspetti già nella scorsa settimana è stata inviata da parte delle tre confederazioni CGIL, CISL e UIL, insieme con le rispettive categorie, una richiesta di incontro urgente al ministro dell’ambiente ed ai presidenti delle Commissioni ambiente di Camera e Senato. Infatti una norma così concepita, non solo danneggia i lavoratori dei tre enti (sia quelli di ruolo che sono ancora in attesa di veder riconosciuti pienamente i diritti derivanti dal contratto di lavoro, sia i precari che in gran numero sono presenti nei tre enti e rischiano di rimanere al palo) che non siamo chiamati a rappresentare, ma rischiano di creare gravi problemi allo stesso Paese: la tutela dell’ambiente in tutti i suoi aspetti richiede l’autorevolezza che nasce dalla capacità di creare nuova conoscenza e dall’autonomia che gli enti di ricerca possiedono.
Art. 46
(Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)
1. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
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dell’amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.”
2. L’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
3. L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella P.A.
In coerenza con l’ultima finanziaria si riduce ulteriormente la possibilità di attivare contratti di collaborazione da parte della P.A. Oltre alle collaborazioni coordinate e continuative si estende il requisito della specializzazione universitaria ai contratti di lavoro autonomo anche di natura occasionale. I presupposti sono molto stringenti: si deve trattare, infatti, di prestazioni corrispondenti alle competenze proprie dell’amministrazione e di progetti specifici.
Si potrà prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (che per la funzione pubblica corrisponde alla laurea specialistica o magistrale) in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Con questa previsione si introduce una deroga che si è resa necessaria a fronte delle difficoltà che la norma, introdotta con la legge finanziaria 2008, aveva dimostrato in fase di applicazione.
Ricordiamo, inoltre, che per gli Enti pubblici di ricerca il dipartimento della funzione pubblica (facendo riferimento ad una precedente normativa risalente alla legge finanziaria 1998) aveva introdotto una deroga analoga per le prestazioni d’opera e le collaborazioni attinenti a progetti di ricerca.
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Art. 49
(Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)
1. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
“36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.) - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”.
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Ulteriore revisione delle norme sul lavoro a termine nel pubblico impiego
La norma (comma 1) modifica la legge finanziaria 2008 che era già intervenuta sul testo dell’articolo 36. Si indica il contratto a tempo indeterminato la forma di impiego “normale” per le esigenze ordinarie della Pubblica Amministrazione. La dizione precedente era ancora più prescrittiva indicando nel lavoro a tempo indeterminato la forma esclusiva di impiego nella PA. La norma infatti allenta sostanzialmente i vincoli della finanziaria 2008.
La disciplina di tutte le forme contrattuali flessibili è rimandata alla contrattazione collettiva (comma 2). Se facciamo riferimento alle direttive recenti della funzione pubblica relative all’ambito di applicazione dell’articolo 36 del D.Lgs 165 dobbiamo desumerne che si applichi solo alle forme riconducibili alla fattispecie lavoro subordinato. La norma è l’esatto opposto di quella introdotta dalla finanziaria 2008 che vietava alla contrattazione di derogare ai nuovi limiti imposti dalla legge. Si faceva riferimento ad una durata di 3 mesi per i contratti a termine con la possibilità di una sola proroga. Lascia perplessi la definizione dei contratti a causa formativa come contratti flessibili.
La norma (comma 3) sostituisce al limite dei 3 mesi con contratti a termine, previsti dalla riscrittura dell’articolo 36 D.lgs 165 2001 contenuta nella finanziaria 2008, quello del triennio su 5 anni, anche se con diverse tipologie contrattuali. Registriamo la mancanza di deroghe per i contratti a tempo determinato collocati su fondi esterni o progetti. La norma della finanziaria 2008 prevedeva infatti questa possibilità. Probabilmente la scelta di superare il limite dei 3 mesi ha spinto gli estensori a considerare superflua questa deroga.
Si inaspriscono le sanzioni nei confronti dei dirigenti che non rispettano i limiti imposti dalla legge mentre viene confermato che la violazione non comporta l’assunzione a tempo indeterminato ma solo il risarcimento del danno per i lavoratori (comma 5).
Art. 63
(Esigenze prioritarie)
…omissis…
3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell’importo di euro 200 milioni per l’anno 2008.
…omissis…
10.Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l’attuazione delle misure di cui all’art. 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell’importo di 500 milioni di euro per l’anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
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Finanziamenti alle scuole
Comma 3. Si incrementano di 200 milioni per il 2008 le spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole. In realtà si tratta di una restituzione parziale di somme. Infatti, l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla finanziaria 2007, ha ridotto queste spese di ben 580 milioni di euro. In pratica, i bilanci delle scuole, segnano ancora un saldo negativo di 380 milioni.
Risorse per i rinnovi contrattuali
Comma 10. In questo comma sono previste le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009. La cifra indicata nel decreto si riferisce al solo 2009 (per il 2008 il Governo Prodi aveva previsto la sola indennità di vacanza contrattuale) ed è pari a 2.740 milioni, corrispondente a una media per tutto il Pubblico Impiego a regime per il biennio di 77 euro mensile.
I 500 milioni indicati nel comma per il 2008 si riferiscono all'attuazione delle misure previste dall'art 78 per Roma capitale.
Art. 64
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17% per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma
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3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa
6. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all’avvio dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate
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economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Tagli su tagli per la scuola
Il governo, in pochi giorni, passa dalle parole ai fatti, ma senza nessuna coerenza con le solenni dichiarazioni di principio fatte dalla ministra Gelmini in Parlamento che affermava l'urgenza di investire in capitale umano e di pagare molto di più gli insegnanti. Adesso scopriamo che invece i soldi non ci sono e che la scuola, al contrario, diventa la principale fonte di risparmio della spesa pubblica. Infatti, si prevedono le seguenti cose:
• incremento di un punto percentuale del rapporto docente/alunni a partire dal 2009;
• riduzione del 17% degli ATA tra 2009 e 2011
• delega alla revisione dell'attuale sistema ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola attenendosi ai seguenti criteri:
1) razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso per maggiore flessibilità dei docenti;
2) ridefinizione dei curricula nei diversi ordini di scuola (piani di studio, quadri orari), particolarmente per tecnici e professionali;
3) revisione dei criteri per la formazione delle classi;
4) riorganizzazione didattica della scuola primaria (maestro unico?);
5) revisione dei criteri per la determinazione del numero di docenti e ATA;
6) revisione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri per l'istruzione degli adulti.
Le principali aggressioni sono ai punti di qualità del nostro sistema scolastico: tempo scuola, scuola primaria (tra le migliori d'Europa), educazione degli adulti. Ma nessun segmento del sistema uscirà indenne da questa manovra vista la consistenza dei tagli preventivati.
Da brivido la cura dimagrante imposta al personale della scuola nei prossimi tre anni: amministrativo, tecnico e ausiliario: meno 43.000 (-17%) unità nei prossimi tre anni: 100.000 docenti e 43.000 lavoratori ATA. I pensionamenti dei docenti non saranno più compensati dai nuovi ingressi così da innalzare l’attuale rapporto alunni/docenti di un punto.
Toni "intimidatori" nei confronti della dirigenza scolastica se non si impegnerà a sufficienza per realizzare fino in fondo tutti i tagli preventivati.
Con queste misure si produrranno risparmi di spesa per 7,832 miliardi di euro. Il 30% di questi risparmi, dopo che saranno verificati e quindi realmente effettuati, saranno utilizzati per fini contrattuali per "iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola".
Su tutto grava la clausola di salvaguardia che nel caso di tagli previsti, ma non effettuati, nella loro interezza su posti di personale Ata e docente, comporta la riduzione delle altre voci di spesa come ad esempio i bilanci delle scuole.
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Art. 66
(Turn over)
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole “per gli anni 2008 e 2009” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2008” e le parole “per ciascun anno” sono sostituite dalle parole “per il medesimo anno”.
3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole “per gli anni 2008 e 2009” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2008”.
5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: ”Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”
7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: “Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
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procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.”
10.Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
11.I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12.All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “A decorrere dall’anno 2011”sono sostituite dalle parole “A decorrere dall’anno 2013”
13.Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010 di 316 milioni di euro per l’anno 2011 di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
14.Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.
Blocco del turn over e riduzione del finanziamento alle Università
L’articolo 66, nell’ambito di un taglio complessivo delle risorse destinate alle stabilizzazioni e alle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, reintroduce una fortissima limitazione nel reclutamento delle Università. Si dispone che entro il 31 dicembre 2008 tutte le amministrazioni devono rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure contenimento delle
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Scheda di commento al Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008
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assunzioni previste nella norma.
Gli Atenei, dal 2003 fuori dal blocco delle assunzioni, per il triennio 2009 -2011 potranno assumere nei limiti del 20% dei pensionamenti(comma 13). Per l’anno 2009 nello stesso tetto dovranno rientrare anche le stabilizzazioni. Il limite turn over diventa invece del 50% dal 2012. Contestualmente si riduce il fondo di finanziamento ordinario delle università che subisce un taglio di 500 milioni di euro in tre anni. Per gli Enti pubblici di ricerca (comma 14) sembrerebbero confermate le procedure in vigore dal 1°gennaio 2008:le assunzioni avvengono nei limiti del 80% della spesa complessiva e del 100% del turn over.
Per il triennio 2010-2012 la situazione peggiora rispetto alle previsioni della finanziaria 2007.
Infatti il turn over non è calcolat
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